Canone RAI, bisogna prestare attenzione a un particolare. Se non si interviene c’è il doppio addebito in bolletta.
Il canone RAI è a tutti gli effetti una tassazione sul possesso di un apparecchio televisivo in grado ricevere segnale audiovisivo sul territorio nazionale. In maniera erronea si pensa a un abbonamento televisivo con la televisione di Stato, in realtà è una vera e propria imposta.
Il pagamento di effettuata una volta l’anno e una sola volta per ogni famiglia anagrafica, purché i familiari abbiano le stessa residenza anagrafica. Come noto gli addebiti avvengono da qualche anno nelle fatturazione dell’energia elettrica. Il canone infatti è suddiviso in dieci rate mensili da gennaio fino a ottobre di ogni anno, per un importo complessivo di 90 euro.
Canone RAI, il pericolo di pagare due volte
Dunque il pagamento del canone tv avviene con gli addebiti nella bolletta elettrica della famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza. Da notare che per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di parentela, matrimonio, unione civile, vincoli affettivi e così via coabitanti e con la dimora abituale nello stesso comune. Ma in una famiglia anagrafica occorre fare attenzione, perché si rischia il doppio addebito.
Questo caso particolare avviene se due componenti sono intestatari di due contratti di fornitura elettrica distinti, ad esempio ciascuno intestato a un coniuge distinto. In pratica ogni volta che due componenti di una stessa famiglia anagrafica risultano intestatari di un’utenza elettrica residenziale, ad esempio se sono proprietari di due case con contratto di luce attivo, le bollette avranno l’addebito per il canone RAI.
Se si è titolari di un’utenza elettrica residenziale e se il canone è già addebitato a un altro componente della famiglia anagrafica, si deve inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva, con l’indicazione di chi già versa il canone e la data di appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. In questo caso si compila il riquadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica.
Questa data determina degli effetti sul canone. Se la data di appartenenza decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione, non si paga il canone per l’anno intero. Se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione, il canone si paga solo per il primo semestre e non per il secondo.
Qualora decorra dal 2 luglio al 1° gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’anno intero di presentazione della domanda e non per quello successivo. Infine, se si fa parte della stessa famiglia anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione si può indicare il 1° gennaio dello stesso anno.