In un particolare caso, un veicolo non può essere sottoposto a fermo amministrativo: cosa dice la legge in merito e cosa bisogna sapere.
Uno dei provvedimenti più temuti dagli italiani è il fermo amministrativo di un veicolo. Si tratta di una misura disposta su un mezzo che impedisce al proprietario di utilizzarlo su strada. Il fermo amministrativo viene emesso in due specifici casi: per il mancato pagamento di un debito o come sanzione accessoria a specifiche violazioni del Codice della Strada.
Esistono dei casi, previsti dalla legge, per cui il fermo è considerato illegittimo e, dunque, non può essere applicato sul veicolo, nonostante il debito non sia stato estinto dal proprietario o non sia terminato il periodo sanzionatorio per violazioni delle norme del Codice della Strada.
Alcune violazioni del Codice della Strada o il mancato pagamento di una cartella esattoriale, emessa magari per una tassa non versata, possono far scattare il fermo amministrativo di un veicolo. Nel caso si tratti di un debito insoluto, il provvedimento sarà valido sino a quando il debitore non avrà regolarizzato la propria posizione.
Esistono delle particolari situazioni per le quali il fermo non può essere disposto. Tra questi, secondo quanto stabilito dalla legge, rientra un mezzo utilizzato per andare a lavoro ed essenziale per l’impiego del proprietario. Nello specifico, l’art. 52 comma 1 lettera m-bis della Legge 98/2013 stabilisce che non può essere applicato il fermo se “il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione”. In sintesi, se il proprietario non ha altre risorse per sostituire il veicolo che diventa necessario per il lavoro, il fermo amministrativo non può essere disposto.
Sul punto più volte si sono pronunciate le varie CTP (Commissione Tributaria Provinciale), ma l’orientamento predominante impone che bisogna dimostrare l’indispensabilità del veicolo per svolgere la propria attività professionale in modo da evitare il fermo. Inoltre, è necessario anche che il mezzo in questione sia intestato al debitore e che il proprietario debba esercitare un’attività imprenditoriale o una professione.
In questo caso, il debitore dovrà dimostrare di essere in possesso delle condizioni appena descritte entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione al Pra del fermo amministrativo. La procedura prevede che il titolare presenti il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale”, allegando la documentazione che dimostri l’indispensabilità del veicolo, presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite posta con raccomandata A/R.
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