Per quanto riguarda l’eredità e la successione, la legge dispone delle norme da seguire per suddividere il patrimonio di un defunto tra gli eredi, anche se si tratta di figli.
Eredità e successione sono disciplinate da una serie di norme previste dall’ordinamento giuridico italiano che bisogna rispettare quando muore un familiare. Uno dei dubbi più frequenti in questi casi è legato al testamento della persona defunta che potrebbe aver deciso di lasciare parte del patrimonio ad un soggetto, ad esempio il figlio.
Tale circostanza non è vietata, ma esistono delle limitazioni introdotte per tutelare gli altri eredi, stiamo parlando della quota legittima, ossia un parte dell’eredità che non può essere mai lesa anche dalle stesse volontà del testatore o con una donazione. Questa quota viene calcolata in base agli eredi del defunto e in caso di violazione è possibile agire contestando il testamento.
È possibile destinare una parte dell’eredità ad un solo figlio che magari ha assistito il genitore? La risposta, secondo quanto stabilito dalle normative in materia di successione ed eredità, è sì, ma bisogna tenere conto delle disposizioni sulla quota legittima. Questa rappresenta una parte del patrimonio riservata agli eredi, come coniuge, figli o genitori, che non può essere ridotta o eliminata.
Anche attraverso il testamento, difatti, non è possibile ledere la quota legittima che viene calcolata in base ai legittimari che concorrono alla successione, da cui sono esclusi i figliastri, ossia figli nati da una precedente relazione. Per fare degli esempi, in presenza del coniuge ed un figlio, un terzo del patrimonio spetterà a ciascuno di essi, mentre in caso di coniuge e due figli, al primo spetterà un quarto dell’eredità e ai figli un quarto ciascuno. La restante parte del patrimonio viene, invece, definita come quota disponibile che il testatore può decidere di lasciare ad un soggetto specifico che può essere, dunque, anche il figlio che lo ha assistito.
È necessario, però, che il testamento e le disposizioni contenute al suo interno non violino la quota legittima. Se questo dovesse verificarsi, gli altri eredi possono contestare l’atto agendo mediante un’azione di riduzione. Non può essere lesa la quota legittima o richiedere una parte maggiore dell’eredità come compenso per aver assistito un genitore più degli altri figli. Secondo la legge, l’assistenza prestata non incide sulla suddivisione delle quote ereditarie.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2034 del Codice Civile, le spese affrontate per l’assistenza ad un genitore rientrano fra gli obblighi naturali di un soggetto che non può esigere alcun risarcimento da un fratello o una sorella.
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